Accessibilità, adattabilità e visitabilità (in edilizia) sono 3 proprietà che gli spazi pubblici e/o abitativi devono garantire a tutti, incluse persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.
Il D.M. n° 236 del giugno 1989 (in tema di abbattimento delle barriere architettoniche) contiene le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche“.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con disabilità temporanee o permanenti, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi e di fruire degli spazi e delle attrezzature in autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità, anche per persone con disabilità temporanee o permanenti, di accedere agli spazi di relazione (come ad esempio il soggiorno, la cucina o i luoghi di lavoro) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliareL'unità immobiliare è definita dall'art. 40 del DPR 1142/1949 come "ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabb....
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel corso tempo lo spazio a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con disabilità temporanee o permanenti.