Dal 15 aprile 2022 per usufruire delle agevolazioni fiscali che rientrano nel Bonus ristrutturazione, nel Bonus facciateIl bonus facciate è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge per gli interventi che mirano a recuperare o restaurare le facci..., nel SismabonusIl Sismabonus è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge italiana che riguarda interventi volti a sistemare e a mettere in si..., nell’EcobonusCon il termine Ecobonus si fa riferimento all'insieme delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, che hanno lo scopo di incen... e nel Superecobonus 110% è necessario conformarsi ai costi massimi per intervento indicati nel prezziario MiTEIl prezziario MiTE è una tabella, contenuta nell'Allegato A del Decreto MiTE 75/2022, che riporta i limiti massimi di detraibilit... (Ministero per la Transizione Ecologica).
Questo prezziario è contenuto nel decreto del MiTE del 14 Febbraio 2022, n°75, soprannominato “Decreto Prezzi” ed entrato in vigore il 15 aprile 2022.
Il Decreto Prezzi riporta nella tabella Allegato A tutti i nuovi massimali di spesa ammissibili per gli interventi edili agevolabili, e rappresenta il prezziario da utilizzare come riferimento sia qualora si optasse per la detrazione diretta sia qualora si scegliesse la cessione del creditoLa cessione del credito è uno strumento finanziario con il quale due parti fanno un accordo che ha come oggetto il trasferimento ... o lo sconto in fatturaLo sconto in fattura è un bonus fiscale (abolito dal 17 febbraio 2023) che permetteva di utilizzare subito gli importi agevolati ....
In questo articolo analizziamo:
Il prezziario MiTE consiste in una tabella dei prezzi massimi indicati nell’Allegato A del Decreto MiTE cui far riferimento ai fini della detraibilità fiscale della spesa sostenuta, per tutti gli interventi edili che richiedono asseverazioneL'asseverazione o certificato di asseverazione (in edilizia) è il documento che certifica la sussistenza di determinati requisiti... o verifica della congruità della spesa.
In vigore dal 15 aprile 2022, la tabella Allegato A riporta i prezzi aggiornati e aumentati del 20% rispetto ai massimali indicati nel precedente Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020 (Listino Allegato I), adeguati all’inflazione e al maggior costo delle materie prime. A partire da tale data i massimali saranno rivisti annualmente entro il 1° febbraio di ogni anno, in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
L’asseverazione è un documento che attesta la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per poter fruire dei bonus edilizi e la congruità delle spese sostenute. Può essere rilasciato solo da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito). All’asseverazione segue il rilascio del visto di conformità da parte del commercialista.
L’asseverazione è obbligatoria per tutti gli interventi di riqualificazione energeticaLa riqualificazione energetica è l'insieme degli interventi funzionali e strutturali che possono essere realizzati su un immobile... e ristrutturazione ediliziaLa ristrutturazione edilizia è definita dall'art.3, comma 1, lettera del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01) come l'insie... con importi di spesa superiori ai 10.000 euro qualora si opti per la cessione del credito o sconto in fattura. Non è obbligatoria al di sotto dei 10.000 euro e per gli interventi che rientrano in Edilizia LiberaCon il termine edilizia libera s'intendono tutte quelle opere edili che possono essere eseguite senza presentare alcuna dichiarazi..., sarà comunque necessaria la verifica della congruità della spesa sostenuta con l’Allegato A a cura del fornitore, che si assume la responsabilità e rilascia due documenti: la dichiarazione che attesta sia la congruità della spesa e la dichiarazione che attesta i requisiti tecnici dei prodotti forniti.
Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto MiTE diventa quindi obbligatorio l’uso del prezzario riportato nella tabella Allegato A per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. Non sarà più possibile fare riferimento ad altri prezziari, che rimarranno validi solo per lavori che non hanno un “impatto termico” e che non sono presenti in tabella, che quindi potranno essere asseverati utilizzando come riferimento:
In ogni caso, non è più ammesso il ricorso ai prezzi di mercato.
In considerazione dell’eterogeneità dei diversi interventi, le tariffe indicate in tabella Allegato A sono da considerarsi al netto di diversi oneri extra:
Nelle prestazioni professionali rientrano ad esempio i costi sostenuti per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione dove previsti, la dichiarazione del fornitore o il rilascio dell’attestato di prestazione energetica APE. Le opere relative all’installazione comprendono i costi sostenuti per l’impiego di autoscale, trabattelli, piattaforme aeree, ponteggi o eventuale attrezzatura per la realizzazione dell’intervento e messa in sicurezza del cantiere. La manodopera invece è intesa come tempo impiegato per la realizzazione dell’opera.
Tutti questi costi compresa l’IVA non inclusi nei massimali sono comunque detraibili ai fini fiscali.
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente,
come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180
€/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla
superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200
€/kWt.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di caloreLa pompa di calore è una tecnologia che sfrutta l'energia termica proveniente da fonti rinnovabili e gratuite (come l'aria, l'acq....
Il MiTE, tramite ENEA, ha pubblicato 6 FAQ che chiariscono come operare con il nuovo “Decreto Prezzi”, in risposta a 6 domande molto comuni.
La FAQ n. 1 conferma per quali bonus e per quali opzioni (fruizione della detrazione diretta, cessione del credito, sconto in fattura) bisogna verificare la congruità di spesa, chiarendo cosa fare anche in caso di interventi in edilizia libera, e quelli che non vi rientrano, il cui importo complessivo risulti inferiore a 10.000 €.
La FAQ n. 2 chiarisce come computare le così dette opere accessorie rispetto all’Allegato A, ovvero eventuali beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento. Ad esempio, nel caso di isolamento delle pareti sono da ritenersi inclusi nell’importo riportato in Allegato A la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, ecc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il contro soffitto della sola porzione isolata.
La FAQ n. 3 chiarisce che le opere professionali sono quelle espletate da professionisti, il cui importo è da computare come da DM 2016, e non quelle che definisco “falsamente professionali” come ad esempio nel caso degli infissi, il rilievo misure, tanto per citarne uno.
La FAQ n. 4 riporta in auge il “nuovo prezzo” specificando che, con opportuna relazione da parte del tecnico stesso, può essere utilizzata in mancanza di una voce di costo sul prezzario.
La FAQ n. 5 conferma il doppio controllo del prezzo massimo ammissibile a detrazione: da una parte i prezzari di riferimento, dall’altra l’Allegato A. I prezzari non andranno in pensione e chi assevera dovrà comunque fare un doppio controllo di congruità, scegliendo l’importo minore tra i due.
La FAQ n. 6 chiarisce che anche per quegli interventi rientranti in Ecobonus per cui non è richiesta asseverazione di congruità è comunque necessaria la verifica delle spese sostenute con l’Allegato A. In pratica conferma che bisognerà ricorrere all’Allegato A per l’ormai già nota dichiarazione del fornitore.
Nella tabella Allegato A è specificato il prezzo massimo per infissi e schermature:
Questi massimali comprendono sia il prezzo dell’infisso che di tutti i materiale che concorrono alla realizzazione dell’intervento elencato, al netto degli Oneri non indicati nel prezziario MiTE.
Ad esempio, per quanto riguarda gli infissi il valore al mq, s’intende inclusivo del valore dell’infisso, del telaioCon il termine telaio si fa tipicamente riferimento al telaio fisso (o telaio di battuta), ovvero a quella parte dell'infisso che ... e del controtelaioIl controtelaio è una parte dell'infisso che sta tra il muro e il telaio. È una struttura che viene fissata al muro e sulla qual..., del cassonetto, della tapparella e del rullo avvolgibile, dell’avvolgitore, delle persiane, l’eventuale componentistica dell’impianto elettrico, etc.. Non include invece l’IVA e la manodopera per la realizzazione dell’installazione (comunque detraibili), come ad esempio il viaggio verso il cantiere, la preparazione del cantiere, lo smontaggio del serramento esistente, la riqualificazione del foro luce esistente, la posa dell’infisso, lo smaltimento dell’infisso, il tiro al piano, il trasporto in discarica e le spese professionali.
Lo stesso discorso vale per le chiusure oscuranti e/o schermature solari e/o ombreggiamenti mobili: i prezzi in tabella si intendono inclusivi del valore della schermaturaLa schermatura è un sistema destinato a fare ombra, ovvero ad oscurare un immobile, in modo da ripararlo dalla luce del sole e qu... solare e/o ombreggiante, del sistema di montaggio, dell’eventuale la componentistica dell’impianto elettrico, etc… mentre sono sempre esclusi l’iva, la manodopera per la realizzazione dell’installazione e le spese professionali comunque detraibili.
Inoltre, il valore al mq riportato nella tabella Allegato A, non include gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’installazione e la messa in opera, che concorreranno comunque alla spesa detraibile.
16 Maggio 2022 © Riproduzione riservata