Aggiornamento 17.2.2023: stop allo sconto in fatturaLo sconto in fattura è un bonus fiscale (abolito dal 17 febbraio 2023) che permetteva di utilizzare subito gli importi agevolati ... per i lavori iniziati dopo il 16 febbraio
Dal 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge n° 11 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2023 (Leggi qui il testo completo) che sancisce l’interruzione dei bonus edilizi: non saranno quindi più consentiti, per nuovi interventi di ristrutturazione, né lo sconto in fattura né la cessione del creditoLa cessione del credito è uno strumento finanziario con il quale due parti fanno un accordo che ha come oggetto il trasferimento ... d’imposta.
Lo sconto in fattura o cessione del credito rimangono validi solo:
– per interventi sulle abitazioni unifamiliari e con ingresso autonomo, per cui sia stata presentata la CilaL'acronimo CILA sta per Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata: è una comunicazione necessaria prima di effettuare lavori di r... entro il 16 febbraio 2023 ;
– per interventi nei condomìni, a condizione che sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la Cila entro il 16 febbraio 2023;
– per la demolizione e ricostruzione di edifici, a patto che sia stato richiesto il titolo abitativo entro il 16 febbraio 2023;;
– per il sismabonusIl Sismabonus è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge italiana che riguarda interventi volti a sistemare e a mettere in si... acquisti, sulle abitazioni per le quali entro entro il 16 febbraio 2023 sia stato registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Com’era prima del 17.2.2023
Con l’entrata in vigore dell’articolo 121 DL 34 del 19.05.2020 è stata introdotta la possibilità dello sconto in fattura per chi ha deciso di acquistare infissi e oscuranti (tapparelle e persiane). Oltre alla normale detrazione EcobonusCon il termine Ecobonus si fa riferimento all'insieme delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, che hanno lo scopo di incen... del 50% in 10 anni, il cliente può quindi scegliere lo sconto in fattura pagando con apposito bonifico parlante solo il 50% della fornitura e cedendo il credito maturato del 50% all’azienda fornitrice o a un istituto di credito.
L’opzione dello sconto in fattura offre quindi la possibilità a chi non ha capienza fiscale (e quindi non potrebbe accedere alla normale detrazione 50% in 10 anni), di poter comunque sostituire i suoi infissi e usufruire di un’agevolazione che corrisponde a uno sconto diretto corrispondente alla detrazione stessa. In pratica, detto in parole semplici:
“Pago solo la metà della fornitura e non devo più preoccuparmi ogni anno di detrarre il mio 50% perché lo recupero subito.”
In questo articolo analizziamo:
Lo sconto in fattura è riservato alla fornitura e posa in sostituzione di infissi presenti su un immobile a prevalente destinazione abitativa privata regolarmente accatastato, dove è presente un impianto di riscaldamento funzionante. Chi accede a questa agevolazione deve avere un titolo di reale godimento sull’immobile (affitto, comodato gratuito, coniuge/familiare convivente…) e se non è il proprietario occorre sempre che ci sia la dichiarazione del proprietario che autorizza l’intervento.
Il cliente acquista:
Lo sconto in fattura e la cessione del credito alla nostra azienda (Punto Sicurezza Casa srl), implicano una serie di documenti che il cliente dovrà consegnare alla sottoscrizione del contratto (vedi sconto in fattura ecobonus documenti e requisiti).
Analizziamo ora nel dettaglio come viene redatta una fattura per una fornitura di infissi dove il cliente ha deciso di optare per lo sconto finanziario in fattura.
La fattura che l’impresa fornitrice deve emettere nei confronti del contribuente deve riportare i dati tipici di una normale fattura. L’unica differenza è che alla voce dove viene riportato lo sconto occorre precisare con un’apposita dicitura che richiami l’agevolazione statale di cui si usufruisce e la citazione dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2022 (Decreto Rilancio). Ecco qui un esempio di fattura con sconto in fattura 50% per Ecobonus con il richiamo al citato articolo del Decreto Rilancio.
Sul documento viene riportata una dicitura che fa riferimento alla tabella dell’allegato A del decreto prezzi MiTE: come meglio descritto nel nostro precedente articolo l’allegato A contiene la tabella di riferimento con i prezzi asseverati, ovvero i massimali di spesa ammissibili per gli interventi edili agevolabili, e rappresenta il prezziario da utilizzare come riferimento qualora si optasse per lo sconto in fattura. I massimali variano sulla base del tipo di intervento e della zona climatica.
In particolare, nell’esempio fattura sopra riportato abbiamo:
ECOBONUS –SCONTO IN FATTURA 50%
PRATICATO IN APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 121 DL N° 34 DEL 19/05/2020
Fornitura e Posa su immobile a prevalente destinazione abitativa privata – manutenzione ordinaria – zona climatica E
Tot. MQ 15,46 PERSIANE
Questo significa che il prezzo applicato al mq è: € 4.265,71 / € 15,46 = € 275,92.
Il che rientra nei massimali dell’Allegato A del Mite.
Per procedere con lo sconto in fattura l’importo del materiale che si acquista deve essere congruo a quanto stabilito dall’allegato A del decreto prezzi MiTe in relazione alla zona climatica in cui si trova l’abitazione.
Ad esempio dobbiamo accertarci in quale zona climatica è ubicata l’abitazione del nostro cliente per essere sicuri di fornire un prodotto che rispetti i limiti di trasmittanza e che quindi sia conforme alle normative vigenti. Nelle zone da noi servite (Lombardia) la maggior parte delle abitazioni sono situate in zona E quindi il limite di trasmittanza previsto è pari a 1,3 W/m2K.
Per il calcolo dei prezzi il Decreto Prezzi MiTe inserisce un massimale di spesa detraibile per la sostituzione di infissi o chiusure oscuranti, pertanto i nuovi limiti da rispettare sono riportati in una tabella dell’allegato A come segue:
Zone climaticheNel territorio italiano sono state individuate sei zone climatiche, classificate dalla lettera A alla lettera F. Le zone climati... A, B e C
– 660 euro al mq per la fornitura dei serramenti
– 780 euro al mq per serramenti con chiusure oscuranti (tapparelle, persiane)
Zone climatiche D, E e F
– 780 euro al mq per la fornitura dei serramenti
– 900 euro al mq per serramenti con chiusure oscuranti (tapparelle, persiane)
Infine, il massimale di 276 al mq per la fornitura delle sole chiusure oscuranti (tapparelle, persiane).
Sono esclusi da queste quote iva, opere complementari e spese professionali.
L’allegato A serve dunque per qualsiasi fornitura che contempli prodotti che rientrano nella detrazione Ecobonus.
Il serramento è considerato bene significativo e il suo valore dovrà essere suddiviso in quota con aliquota iva 22% e quota con aliquota iva 10% pertanto in fattura saranno indicate due voci distinte.
Sulle chiusure oscuranti tapparelle e persiane viene applicata l’aliquota iva 10%.
Si intendono opere complementari le spese di trasporto, facchinaggio, avviamento, smontaggio e smaltimento dei vecchi infissi. A queste voci si applica iva 10%
Si intendono spese professionali il rilievo misure, la dichiarazione rilasciata dal fornitore (che puoi vedere nel documento riportato di seguito), le pratiche ENEA e Agenzia delle Entrate, le spese di progettazione. A queste voci si applica iva 22%.
27 Maggio 2021 © Riproduzione riservata