Sconto in fattura 2023

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Aggiornamento 17.2.2023: stop allo sconto in fattura per i lavori iniziati dopo il 16 febbraio

Dal 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge n° 11 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2023 (Leggi qui il testo completo) che determina l’interruzione del Superbonus e dagli altri bonus edilizi: non saranno quindi più consentiti, per nuovi interventi di ristrutturazione, né lo sconto in fattura né la cessione del credito d’imposta.

Lo sconto in fattura o cessione del credito rimangono validi solo:
– per interventi sulle abitazioni unifamiliari e con ingresso autonomo, per cui sia stata presentata la Cila entro il 16 febbraio 2023 ;
– per interventi nei condomìni, a condizione che sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la Cila entro il 16 febbraio 2023;
– per la demolizione e ricostruzione di edifici, a patto che sia stato richiesto il titolo abitativo entro il 16 febbraio 2023;;
– per il sismabonus acquisti, sulle abitazioni per le quali entro entro il 16 febbraio 2023 sia stato registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Com’era prima del 17.2.2023

Lo sconto in fattura è stato introdotto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) ed è fruibile con diversi bonus casa (i bonus che riguardano le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, fino ad arrivare al Superbonus). Si tratta di una modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali alternativa alla detrazione sulle imposte sul reddito. L’entrata in vigore del Decreto Antifrode (DL 157/2021) ha previsto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese nel caso in cui il contribuente decida di usufruire dell’agevolazione tramite lo sconto fattura o la cessione del credito.

Cos’è e come funziona lo sconto in fattura

Su molti interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, è possibile usufruire di una detrazione fiscale IRPEF, ovvero una detrazione dalle imposte dovute che permette al contribuente di recuperare parte dell’importo speso in 5 o 10 anni, a seconda del tipo di bonus. Su alcuni degli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale, è possibile applicare anche lo sconto in fattura che dà la possibilità al contribuente di ottenere subito il 50% dell’importo speso come sconto immediato applicato alla fattura del fornitore che ha effettuato i lavori detraibili.

Lo sconto in fattura permette quindi di ottenere subito l’importo dell’agevolazione. Facciamo un esempio per capire meglio: se usufruisci del bonus infissi per la sostituzione dei serramenti per una spesa totale pari a 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, con lo sconto in fattura dovrai pagare solo 5.000 euro al fornitore. Nel seguente articolo puoi vedere un Esempio di fattura con Sconto 50% in fattura.

Il fornitore che accorda lo sconto in fattura potrà usufruire a sua volta della detrazione o come credito d’imposta oppure può effettuare la cessione del credito ad un intermediario finanziario o istituto di credito.  Nel caso in cui in cambio di uno sconto immediato in fattura gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, potrà ottenere anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura.

 

Sconto in fattura: obbligo visto di conformità e attestazione di congruità delle spese

Dal 2022, per evitare possibili frodi in tema di bonus edilizia, il legislatore italiano ha esteso, con il Decreto Antifrode, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese (o asseverazione, previsto inizialmente solo per il superbonus 110% ) anche allo sconto in fattura.

L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione decade solo per i piccoli lavori in edilizia se inquadrati quali interventi di edilizia libera oppure se il valore complessivo delle opere è inferiore a 10 mila euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate.. Qualora si superi tale importo, le spese di visto di conformità e asseverazione sono detraibili nella stessa misura dell’aliquota del bonus.

 

Il visto di conformità 

Il visto di conformità è un controllo formale che serve ad attestare il possesso dei requisiti necessari che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da un professionista abilitato ossia:

  • CAF
  • commercialisti
  • esperti contabili
  • consulenti del lavoro

 

Asseverazione o attestazione di congruità delle spese

Oltre al visto di conformità, è necessaria anche l’asseverazione o attestazione di congruità delle spese che serve a verificare che i lavori eseguiti non siano andati oltre il limite massimo dei costi ammissibili per ogni tipologia di intervento. Il documento deve essere rilasciato da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti (architetto, ingegnere e geometra).

Per la valutazione dei costi occorre far riferimento ad uno specifico prezzario pubblicato dal MiTE (Ministero per la Transizione Ecologica) oppure (per i lavori che richiedono asseverazione ma non sono inclusi nel prezziario MiTE) si può far riferimento al prezziario DEI oppure ai costi indicati dalle regioni e province autonome, ai listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio.

In particolare, come indicato al comma 13.1 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020, il tecnico abilitato che assevera che siano rispettati i costi massimi dichiara che “i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;“.

 

A partire dal 12 novembre 2021

Per il bonus ristrutturazione e per l’ecobonus, questi due strumenti sono validi per tutte le fatture emesse e i pagamenti effettuati a partire dal 12 novembre 2021 (data in cui è entrato in vigore il Decreto antifrode). Per le spese che sono state effettuate fino all’11 novembre non occorrerà seguire gli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità delle somme sostenute. Tutti i chiarimenti in merito sono stati dati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E/2021.

 

 

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